Art. 8. Diritto di accesso 1. In base alle norme che regolano l'accesso ai documenti amministrativi ed i casi in cui esso e' escluso, nonche' alle norme sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, il funzionario diplomatico ha diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti contenuti nel fascicolo personale che lo riguardano, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 3.