Art. 8.

                         Diritto di accesso

  1.   In  base  alle  norme  che  regolano  l'accesso  ai  documenti
amministrativi  ed  i casi in cui esso e' escluso, nonche' alle norme
sulla   tutela   delle  persone  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali,  il funzionario diplomatico ha diritto di prendere visione
e  di  estrarre copia dei documenti contenuti nel fascicolo personale
che  lo  riguardano, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2, comma
3.