ART. 3. (Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e attivita' culturali) 1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: "entro il 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004". 2. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per attivita' culturali". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 novembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 3: - Il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante: «Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto, che non hanno conseguito la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita' ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31 dicembre 2004, ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attivita', il contributo erogato dallo Stato non puo' subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. Resta fermo quanto erogato per il triennio 1998-2000, sulla base del decreto 10 giugno 1999, n. 239, del Ministro per i beni e le attivita' culturali.». - Il testo del comma 83 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario), come modificato dall'art. 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro paesaggistico e per attivita' culturali.».