ART. 3.
(Disposizioni  in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e attivita'
                             culturali)
   1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000,
  n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001,
n.  6,  le  parole:  "entro  il 31 luglio 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".
  2.  All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
come  modificato  dall'articolo  5,  comma 9, della legge 23 febbraio
2001,  n.  29,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "e per
attivita' culturali".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 11 novembre 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali

Visto, il Guardasigilli: Castelli


 
          Note all'art. 3:
              -  Il  testo  del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge
          24 novembre 2000, n. 345, recante: «Disposizioni urgenti in
          tema  di  fondazioni  lirico-sinfoniche»,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26 gennaio  2001,  n. 6, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «4.  Per  le fondazioni risultanti dalla trasformazione
          operata  con  il presente decreto, che non hanno conseguito
          la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita'
          ed  i  limiti  previsti  dal  decreto legislativo, entro il
          31 dicembre 2004, ovvero hanno una partecipazione inferiore
          al  12  per cento dei finanziamenti statali per la gestione
          della  propria attivita', il contributo erogato dallo Stato
          non  puo'  subire  variazioni in aumento fino all'esercizio
          successivo a quello durante il quale le condizioni predette
          si  realizzano.  Resta fermo quanto erogato per il triennio
          1998-2000,  sulla  base del decreto 10 giugno 1999, n. 239,
          del Ministro per i beni e le attivita' culturali.».
              -  Il  testo  del  comma  83  dell'art.  3  della legge
          23 dicembre    1996,    n.   662,   recante:   «Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica» (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 dicembre  1996, n. 303, supplemento
          ordinario),  come  modificato  dall'art.  5, comma 9, della
          legge  23 febbraio 2001, n. 29, come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              «83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.   400,   sono   stabiliti  nuovi  giochi  ed  estrazioni
          infrasettimanali  del  gioco  del  lotto.  Con  decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del
          tesoro  e  per  i  beni  culturali e ambientali, da emanare
          entro  il  30 giugno  di  ogni anno, sulla base degli utili
          erariali  derivanti  dal  gioco  del  lotto  accertati  nel
          rendiconto  dell'esercizio  immediatamente  precedente,  e'
          riservata  in  favore  del Ministero per i beni culturali e
          ambientali  una  quota  degli  utili  derivanti dalla nuova
          estrazione  del  gioco  del  lotto,  non  superiore  a  300
          miliardi  di  lire,  per il recupero e la conservazione dei
          beni    culturali,    archeologici,   storici,   artistici,
          archivistici  e librari, nonche' per interventi di restauro
          paesaggistico e per attivita' culturali.».