(Accordo - art. 1)
                               ACCORDO 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
               E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA 
                 DEMOCRATICA E POPOLARE RELATIVO AI 
                 TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA 
                DI VIAGGIATORI E MERCI E DI TRANSITO 
 
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA
ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, di seguito' denominate  "  le  Parti
Contraenti", 
al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i  trasporti
su  strada  di  viaggiatori  e  merci  tra  i  due  Stati,  sia   con
destinazione  sia  in  transito  nei  rispettivi   territori,   hanno
concordato quanto segue: 
                             Articolo 1 
                        Campo di applicazione 
I  trasportatori  di  ciascuno  Stato  Contraente  hanno  diritto  di
effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione  sia
in  transito  nel  territorio   dell'altra   Parte   Contraente   con
autoveicoli  immatricolati  nello  Stato   Contraente   in   cui   il
trasportatore ha la sede, secondo le modalita' stabilite nel presente
Accordo.