Articolo 10 Per tutti gli altri servizi di trasporto viaggiatori con veicolo non previsti negli articoli Precedenti del presente Accordo e' necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. L'autorizzazione e' rilasciata al trasportatore in base alla domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte Contraente del Paese dove il trasportatore ha la sua sede. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalita' del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno stabilite di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente al fine di ottenere la relativa autorizzazione, corredandole di tutta la documentazione necessaria. L'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente comunichera' le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. L'Autorita' del Paese nel quale ha sede il trasportatore richiedente rilascia l'autorizzazione.