(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
Per tutti gli altri servizi di trasporto viaggiatori con veicolo  non
previsti negli articoli Precedenti del presente Accordo e' necessario
ottenere preventivamente l'autorizzazione  rilasciata  dall'Autorita'
competente dell'altra Parte Contraente. 
L'autorizzazione e' rilasciata al trasportatore in base alla  domanda
indirizzata all'Autorita' competente della Parte Contraente del Paese
dove il trasportatore ha la sua sede. 
La  domanda  deve  contenere  l'indicazione  della  destinazione  del
viaggio, dell'itinerario, della finalita'  del  viaggio  stesso,  del
veicolo da utilizzare  e  tutte  le  altre  indicazioni  che  saranno
stabilite di comune accordo dalle Autorita'  competenti  delle  Parti
Contraenti. 
L'Autorita' competente di una delle  Parti  Contraenti  trasmette  le
domande ammesse all'Autorita' competente dell'altra Parte  Contraente
al fine di ottenere la relativa autorizzazione, corredandole di tutta
la documentazione necessaria. 
L'Autorita' competente dell'altra Parte  Contraente  comunichera'  le
proprie  determinazioni  entro  30  giorni  dal   ricevimento   della
richiesta. 
L'Autorita' del Paese nel quale ha sede il trasportatore  richiedente
rilascia l'autorizzazione.