(Accordo - art. 12)
                             Articolo 12 
Fatte salve le disposizioni particolari previste nella materia  dalle
legislazioni e regolamentazioni nazionali delle due Parti Contraenti,
l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente non  e'  richiesta
per i seguenti trasporti: 
1. i trasporti funebri, effettuati con veicoli  attrezzati  per  tale
scopo; 
2. i trasporti di materiale destinato alle fiere ed esposizioni; 
3. i trasporti occasionali di merci a destinazione o  in  provenienza
da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 
4. i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti  ai  veicoli
adibiti ai trasporti di viaggiatori; i trasporti di bagagli per mezzo
di qualsiasi tipo di  veicolo  diretto  verso  aeroporti  o  da  essi
provenienti; 
5. i trasporti postali; 
6. i trasporti di articoli necessari alle cure  mediche  in  caso  di
soccorsi d'urgenza, soprattutto in presenza di calamita' naturali; 
7. i trasporti di merci di valore, per esempio  i  metalli  preziosi,
effettuati con veicoli speciali scortati dalle forze di polizia o  da
altri servizi di sicurezza; 
8. i trasporti di parti di ricambio per navi e aeromobili; 
9. lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci
e destinato a  sostituire  un  veicolo  divenuto  inutilizzabile  nel
territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' il  ritorno  a  vuoto
del veicolo in avaria  dopo  la  riparazione.  Il  proseguimento  del
trasporto con veicolo  di  sostituzione  si  effettuera'  avvalendosi
dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 
10. i trasporti di api e avannotti.