Articolo 12 Fatte salve le disposizioni particolari previste nella materia dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali delle due Parti Contraenti, l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente non e' richiesta per i seguenti trasporti: 1. i trasporti funebri, effettuati con veicoli attrezzati per tale scopo; 2. i trasporti di materiale destinato alle fiere ed esposizioni; 3. i trasporti occasionali di merci a destinazione o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 4. i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori; i trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti; 5. i trasporti postali; 6. i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi d'urgenza, soprattutto in presenza di calamita' naturali; 7. i trasporti di merci di valore, per esempio i metalli preziosi, effettuati con veicoli speciali scortati dalle forze di polizia o da altri servizi di sicurezza; 8. i trasporti di parti di ricambio per navi e aeromobili; 9. lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuera' avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 10. i trasporti di api e avannotti.