(Accordo - art. 13)
                             Articolo 13 
L'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non e' cedibile e
da' diritto al trasportatore ad effettuare un  solo  viaggio  con  un
veicolo, entro il periodo di validita' indicato  nell'autorizzazione.
L'autorizzazione e' valida soltanto per il periodo di 
contingentamento per il quale e' rilasciata 
Ai fini del presente Accordo, i trasporti  in  transito  sono  quelli
effettuati con destinazione o in provenienza da un Paese terzo e  che
attraversano il territorio dell'altra Parte Contraente senza  che  vi
sia carico o scarico di merci su questo territorio.