Articolo 13 L'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non e' cedibile e da' diritto al trasportatore ad effettuare un solo viaggio con un veicolo, entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione. L'autorizzazione e' valida soltanto per il periodo di contingentamento per il quale e' rilasciata Ai fini del presente Accordo, i trasporti in transito sono quelli effettuati con destinazione o in provenienza da un Paese terzo e che attraversano il territorio dell'altra Parte Contraente senza che vi sia carico o scarico di merci su questo territorio.