(Accordo - art. 14)
                             Articolo 14 
1  trasportatori  stabiliti  sul  territorio  di  una   delle   Parti
Contraenti non possono effettuare: 
- trasporti tra due luoghi situati sul  territorio  dell'altra  Parte
Contraente, 
- trasporti tra il territorio dell'altra Parte Contraente e un  Paese
terzo; salvo autorizzazione speciale dell'altra Parte Contraente.