Articolo 15 I requisiti di capacita' tecnica e professionale dei trasportatori, l'idoneita' dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dalle Autorita' competenti dei due Paesi. Le condizioni di polizza assicurativa debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese' in cui si effettua il trasporto.