(Accordo - art. 15)
                             Articolo 15 
I requisiti di capacita' tecnica e professionale  dei  trasportatori,
l'idoneita' dei veicoli, il contenuto dei documenti  di  circolazione
dei veicoli, l'idoneita' alla  guida  dei  conducenti,  la  copertura
assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile
verso i terzi e verso i viaggiatori  trasportati,  sono  determinati,
nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dalle  Autorita'
competenti dei due Paesi. 
Le  condizioni  di  polizza  assicurativa  debbono  essere   comunque
conformi alle disposizioni di legge vigenti  nel  Paese'  in  cui  si
effettua il trasporto.