(Accordo - art. 16)
                             Articolo 16 
Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la  compilazione  dei
documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e  delle  merci,
per la tenuta dei registri contabili e per la  rilevazione  dei  dati
statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate  di
comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.