(Accordo - art. 17)
                             Articolo 17 
Ai sensi  del  presente  Accordo,  i  trasportatori  e  il  personale
impiegato sui veicoli con i  quali  si  effettua  il  trasporto  sono
tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione  stradale  ed
ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente,  quando
tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima. 
Per le  violazioni  delle  norme  di  cui  al  comma  precedente,  il
responsabile risponde davanti alle Autorita' competenti  della  Parte
Contraente nel  territorio  della  quale  le  violazioni  sono  state
commesse.