(Accordo - art. 19)
                             Articolo 19 
Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio  dei
veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte  Contraente  in
esenzione temporanea  dai  diritti  doganali  senza  proibizioni  ne'
restrizioni e a condizione che tali veicoli siano riesportati. 
Le  Parti  Contraenti  possono  disporre  che  tali   veicoli   siano
sottoposti alle  formalita'  doganali  richieste  per  la  temporanea
importazione nel rispettivo territorio.