(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
                             Definizioni 
Ai sensi del presente Accordo e per la sua applicazione,  si  intende
per: 
1 - Trasportatore: una persona  fisica  o  giuridica  autorizzata  ad
effettuare trasporti di viaggiatori o  di  merci  conformemente  alle
disposizioni legali in vigore nel suo Paese. 
2 - Veicolo: la definizione di tipo di veicolo sara' stabilita  dalla
Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo. 
3  -  Autorizzazione:  ogni  licenza,  concessione  o  autorizzazione
rilasciata ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.