Articolo 2 Definizioni Ai sensi del presente Accordo e per la sua applicazione, si intende per: 1 - Trasportatore: una persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare trasporti di viaggiatori o di merci conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese. 2 - Veicolo: la definizione di tipo di veicolo sara' stabilita dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo. 3 - Autorizzazione: ogni licenza, concessione o autorizzazione rilasciata ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.