(Accordo - art. 20)
                             Articolo 20 
Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo  possono
importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e  dalle
tasse di entrata, una quantita' ragionevole di oggetti  necessari  ai
loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura
proporzionale  alla  durata  del  loro   soggiorno   sul   territorio
dell'altra Parte Contraente, a condizione che tali oggetti non  siano
ceduti. 
Sono ugualmente esonerati dai  diritti  doganali  e  dalle  tasse  di
entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantita' di
tabacco, di sigari e di sigarette destinati  all'uso  personale,  nel
rispetto  delle  disposizioni  doganali  in  vigore  sul   territorio
dell'altra Parte Contraente. 
Questi  benefici  sono  accordati  alle  condizioni   fissate   dalle
Autorita' doganali  e  che  concernono  l'importazione  in  esenzione
temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.