(Accordo - art. 22)
                             Articolo 22 
I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di  un  veicolo,  gia'
importato temporaneamente, che effettua uno  dei  trasporti  previsti
dal presente  Accordo,  sono  ammessi  in  esenzione  temporanea  dai
diritti doganali e dalle tasse  di  entrata,  senza  restrizioni  ne'
proibizioni, nel rispetto delle formalita'  doganali  previste  dagli
ordinamenti delle Parti Contraenti. 
Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento  dei
diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che,  conformemente
alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione,  dette
parti siano state cedute gratuitamente a tale  Paese,  ove  cio'  sia
consentito dalla normativa doganale vigente, oppure distrutte a spese
degli interessati, sotto vigilanza dell'Autorita' doganale.