Articolo 22 I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia' importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni ne' proibizioni, nel rispetto delle formalita' doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese, ove cio' sia consentito dalla normativa doganale vigente, oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza dell'Autorita' doganale.