(Accordo - art. 23)
                             Articolo 23 
La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto  effettuati
in applicazione del presente Accordo,  dovranno  essere  eseguiti  in
valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente
il giorno dei pagamenti stessi. 
I relativi  trasferimenti  dovranno  avvenire  in  tempi  ragionevoli
secondo gli usi internazionali  previo  assolvimento  degli  obblighi
fiscali. 
Qualora dovesse essere concluso un Accordo di pagamento tra le  Parti
Contraenti, i  pagamenti  di  cui  sopra  avranno  luogo  secondo  le
disposizioni di quest'ultimo Accordo.