(Accordo - art. 24)
                             Articolo 24 
In  caso  di  violazione  delle  disposizioni  del  presente  Accordo
commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente e ferme  restando
le sanzioni irrogate nel  Paese  in  cui  l'infrazione  e'  rilevata,
l'Autorita' competente della Parte Contraente  nel  territorio  della
quale  il  veicolo  e'  immatricolato  decide   -   su   segnalazione
dell'Autorita'   competente    dell'altra    Parte    Contraente    -
l'applicazione di una delle seguenti sanzioni: 
a) avvertimento; 
b) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si  fara'  luogo
all'applicazione delle misure previste dalle successive lettere c)  o
d); 
c) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad  effettuare
trasporto merci  o  viaggiatori  nel  Paese  ove  e'  stata  commessa
l'infrazione; 
d)  revoca  dell'autorizzazione  ad  effettuare  trasporto  merci   o
viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione. 
Le Autorita' che adottano le sanzioni sono tenute ad informare quelle
che le hanno richieste.