Articolo 24 In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente e ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata, l'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo e' immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni: a) avvertimento; b) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dalle successive lettere c) o d); c) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione; d) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione. Le Autorita' che adottano le sanzioni sono tenute ad informare quelle che le hanno richieste.