(Accordo - art. 3)
                             Articolo 3 
Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il
trasporto  di  viaggiatori  effettuato  con  veicolo  su   itinerario
determinato  secondo  frequenze,  orari   e   tariffe   prestabiliti,
previamente pubblicati. 
Con tale servizio  si  e'  autorizzati  a  depositare  e  a  prendere
viaggiatori ai capolinea e nelle altre localita' stabilite. 
I veicoli con i quali e'  esercitato  tale  servizio  debbono  essere
idonei alle necessita' del traffico. 
Ai fini del regolare svolgimento del  servizio  il  trasportatore  e'
tenuto ad accettare a bordo del veicolo qualsiasi viaggiatore che  si
presenti nei luoghi di partenza e di fermata - salvo quanto  disposto
dal successivo articolo 6 - nel rispetto delle disposizioni di  legge
nazionali che regolano  i  servizi  di  linea  per  il  trasporto  di
persone.