(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in  base
ad apposita autorizzazione, non cedibile. 
Le  Autorita'  competenti  delle  due  Parti  Contraenti   rilasciano
l'autorizzazione  relativa  al  -  percorso  che  si   sviluppa   sui
rispettivi territori nazionali su base di reciprocita', salvo diverse
intese. 
La durata dell'autorizzazione e' stabilita di  comune  accordo  dalla
Commissione Mista prevista dall' art. 26 del presente Accordo. 
L'autorizzazione e' rilasciata per l'espletamento del servizio su  un
determinato itinerario in base a domanda presentata dal trasportatore
all'Autorita' competente della Parte Contraente nel cui territorio il
trasportatore stesso ha sede. 
La  domanda  deve  contenere  l'indicazione  dell'itinerario,   delle
frequenze, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe e  tutte  le
altre  indicazioni  utili  eventualmente  richieste  dalle  Autorita'
competenti delle Parti Contraenti. 
La domanda deve essere corredata  da  una  planimetria  del  percorso
proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio. 
L'Autorita' competente di una  delle  Parti  Contraenti  trasmette  a
quella dell'altra Parte le domande  ammesse  corredate  di  tutta  la
documentazione richiesta; tali  domande  sono  valutate  e  approvate
dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo. 
Le autorizzazioni sono rilasciate dalle  Autorita'  competenti  delle
Parti Contraenti sulla base delle domande approvate dalla Commissione
Mista di cui all' art.  26  del  presente  Accordo  e  consentono  di
svolgere il trasporto nel territorio di ognuna delle Parti. 
L'originale  dell'autorizzazione  o  copia  conforme  della   stessa,
rilasciata dalle Autorita' competenti, deve trovarsi sempre  a  bordo
del veicolo durante il trasporto.