(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
Agli effetti del presente Accordo, e' considerato  servizio  regolare
di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di
una delle Parti Contraenti che attraversa  il  territorio  dell'altra
Parte Contraente con destinazione in un terzo Paese, senza che  alcun
passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte. 
I servizi regolari di  transito  si  effettuano  sulla  base  di  una
autorizzazione  rilasciata  dall'Autorita'   competente   del   Paese
attraversato, alla quale il trasportatore ha presentato  la  relativa
domanda tramite l'Autorita' del Paese di appartenenza.