(Accordo - art. 8)
                             Articolo 8 
Agli  effetti  del  presente   Accordo,   e'   considerato   servizio
occasionale  il  trasporto  di  viaggiatori  effettuato  secondo   le
seguenti modalita': 
a) trasporto sullo stesso  veicolo  delle  medesime  persone  per  un
itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese  di
immatricolazione del veicolo e durante il  quale  nessun  viaggiatore
puo' essere caricato o scaricato lungo il percorso o alle fermate  al
di fuori del suddetto Paese (circuito a porte chiuse); 
b) trasporto sullo stesso veicolo delle medesime  persone  quando  il
percorso ha il  suo  punto  di  partenza  in  un  porto  marittimo  o
aeroporto dei Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di
arrivo in un porto marittimo o aeroporto  sul  territorio  dell'altro
Paese. Il veicolo deve ritornare: 
- vuoto; 
- con viaggiatori, arrivati nel porto  o  aeroporto  nel  quale  sono
stati  depositati  all'andata  i  primi  viaggiatori,   che   debbono
continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto
o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; 
- con viaggiatori, arrivati in un  porto  o  aeroporto  dello  stesso
Paese nel quale sono stati depositati all'andata i primi  viaggiatori
che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un
altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di  immatricolazione
del veicolo. 
c) servizio  effettuato  a  vuoto  sul  territorio  dell'altra  Parte
Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del  veicolo
gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il  trasportatore
e un committente.