Articolo 8 Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo le seguenti modalita': a) trasporto sullo stesso veicolo delle medesime persone per un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo e durante il quale nessun viaggiatore puo' essere caricato o scaricato lungo il percorso o alle fermate al di fuori del suddetto Paese (circuito a porte chiuse); b) trasporto sullo stesso veicolo delle medesime persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto dei Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese. Il veicolo deve ritornare: - vuoto; - con viaggiatori, arrivati nel porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo; - con viaggiatori, arrivati in un porto o aeroporto dello stesso Paese nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo. c) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il trasportatore e un committente.