(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
I servizi previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 8 del  presente
Accordo, sono effettuati senza alcuna  autorizzazione,  anche  se  si
tratti di un transito. 
In tale caso, il conducente del veicolo deve avere a bordo un  elenco
nominativo dei viaggiatori. 
Non e' richiesta autorizzazione anche nel  caso  di  sostituzione  di
veicolo in avaria con un altro veicolo, 
secondo le norme stabilite dalla Commissione Mista di cui all'art. 26
del presente Accordo. 
Nel caso previsto dalla lettera c) dell' art. 8 del presente Accordo,
l'Autorita' competente del Paese in cui ha sede il trasportatore  che
deve  effettuare  il  servizio   dovra'   chiedere   l'autorizzazione
dell'altra Parte Contraente. 
Le Autorita' competenti si scambieranno  un  contingente  annuale  di
moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'art,
26 del presente Accordo.