(Accordo - art. 1)
                               ACCORDO 
                                 TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                 ED 
                  IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR 
                           SULLA RECIPROCA 
                       PROMOZIONE E PROTEZIONE 
                         DEGLI INVESTIMENTI 
 
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  dello  Stato  del
Qatar (qui  di  seguito  denominati  Parti  Contraenti),  desiderando
creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione  economica
fra i due Paesi, ed in particolare con riferimento agli  investimenti
effettuati da investitori di  una  Parte  Contraente  nel  territorio
dell'altra parte Contraente e, riconoscendo che l'offrire  promozione
e protezione reciproca a tali investimenti contribuira'  a  stimolare
iniziative  imprenditoriali  che  accresceranno  la  prosperita'   di
entrambe le Parti Contraeuti, hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
 
Ai fini  del  presente  Accordo,  e  fatto  salvo  quanto  altrimenti
disposto nel presente Accordo: 
 
1. con il termine "investimento"  si  intende  ogni  bene  investito,
prima o  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente  Accordo,  da  un
investitore di una Parte Contraente  nel  territorio  dell'altra,  in
conformita'  alle  leggi  e   ai   regolamenti   di   quella   Parte,
indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, nonche' dal quadro
giuridico. 
Senza  limitare  la   portata   di   quanto   precede,   il   termine
"investimenti" comprendera' in particolare, a titolo di esempio: 
a) beni mobili ed immobili, nonche' tutti gli altri diritti  in  rem,
quali, ad esempio, ipoteche, vincoli o pegni; 
b) titoli azionari ed  obbligazionari,  partecipazioni  azionarie  di
imprese ed altri strumenti di credito,  nonche'  titoli  di  stato  e
pubblici in generale; 
c) diritti su somme di  denaro  o  altri  servizi  aventi  un  valore
economico connesso ad un investimento, nonche' utili  reinvestiti  ed
incrementi di capitale; 
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali
ed  altri  diritti  di  proprieta'  intellettuale   ed   industriale,
Know-how,   segreti   commerciali,   denominazioni   commerciali   ed
avviamento; 
e) diritti economici conferiti per legge  o  per  contratto,  nonche'
licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate in conformita'  alle
disposizioni  di  legge  vigenti  sulle  attivita'  economiche,   ivi
compresi i diritti di prospezione, estrazione  e  sfruttamento  delle
risorse naturali. 
Qualsiasi modifica della forma in cui sono investiti i beni non avra'
effetto  sulla  classificazione  come  investimento,  purche'   detta
modifica non  sia  in  conflitto  con  la  legislazione  della  Parte
Contraente  sul  territorio   della   quale   sono   effettuati   gli
investimenti. 
2. Con il termine "investitori" si intende qualsiasi persona fisica o
giuridica o il Governo di una delle  Parti  Contraenti  che  effettua
investimenti nel  territorio  dell'altra,  nonche'  le  consociate  e
filiali estere controllate in qualunque modo da dette persone fisiche
o giuridiche. 
3. Con il termine "persona fisica", in riferimento a  ciascuna  delle
Parti Contraenti si intende qualsiasi persona  fisica  che  abbia  la
nazionalita', di quello stato in conformita' alla sua legislazione. 
4. Con il termine "persona  giuridica",  in  riferimento  a  ciascuna
delle Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita'  avente  la  sua
sede principale nel territorio di una delle  Parti  Contraenti  e  da
essa riconosciuta, quali istituzioni pubbliche, societa' di capitali,
societa' di persone, fondazioni  ed  associazioni,  indipendentemente
dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 
5. Con il  termine  "redditi"  si  intendono  le  somme  ricavate  da
investimenti, ivi  compresi,  in  particolare,  profitti"  dividendi,
interessi,  royalties,  o  compensi  ed  emolumenti,  nonche'   altri
pagamenti in natura. 
b. Con il termine "territorio" si intende il territorio di'  ciascuna
Parte Contraente  e  la  sua  zona  marittima  che  include  il  mare
territoriale  e  la  piattaforma  continentale,  su  cui  ogni  Parte
Contraente esercita, secondo il diritto  internazionale,  la  propria
sovranita' e diritti sovrani o di giurisdizione. 
7. Con il termine "accordo di investimento" si intende un accordo fra
la  Parte  Contraente  o  suoi  rappresentanti  ed   un   investitore
dell'altra Parte Contraente in materia di investimento.