ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare con riferimento agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra parte Contraente e, riconoscendo che l'offrire promozione e protezione reciproca a tali investimenti contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraeuti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo, e fatto salvo quanto altrimenti disposto nel presente Accordo: 1. con il termine "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi e ai regolamenti di quella Parte, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, nonche' dal quadro giuridico. Senza limitare la portata di quanto precede, il termine "investimenti" comprendera' in particolare, a titolo di esempio: a) beni mobili ed immobili, nonche' tutti gli altri diritti in rem, quali, ad esempio, ipoteche, vincoli o pegni; b) titoli azionari ed obbligazionari, partecipazioni azionarie di imprese ed altri strumenti di credito, nonche' titoli di stato e pubblici in generale; c) diritti su somme di denaro o altri servizi aventi un valore economico connesso ad un investimento, nonche' utili reinvestiti ed incrementi di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, Know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento; e) diritti economici conferiti per legge o per contratto, nonche' licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate in conformita' alle disposizioni di legge vigenti sulle attivita' economiche, ivi compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali. Qualsiasi modifica della forma in cui sono investiti i beni non avra' effetto sulla classificazione come investimento, purche' detta modifica non sia in conflitto con la legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale sono effettuati gli investimenti. 2. Con il termine "investitori" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o il Governo di una delle Parti Contraenti che effettua investimenti nel territorio dell'altra, nonche' le consociate e filiali estere controllate in qualunque modo da dette persone fisiche o giuridiche. 3. Con il termine "persona fisica", in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalita', di quello stato in conformita' alla sua legislazione. 4. Con il termine "persona giuridica", in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, si intende qualsiasi entita' avente la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, quali istituzioni pubbliche, societa' di capitali, societa' di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate da investimenti, ivi compresi, in particolare, profitti" dividendi, interessi, royalties, o compensi ed emolumenti, nonche' altri pagamenti in natura. b. Con il termine "territorio" si intende il territorio di' ciascuna Parte Contraente e la sua zona marittima che include il mare territoriale e la piattaforma continentale, su cui ogni Parte Contraente esercita, secondo il diritto internazionale, la propria sovranita' e diritti sovrani o di giurisdizione. 7. Con il termine "accordo di investimento" si intende un accordo fra la Parte Contraente o suoi rappresentanti ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento.