(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
Composizione  delle  controversie  fra  investitori  di   una   Parte
                Contraente e l'altra Parte Contraente 
 
(l) Le controversie giuridiche che dovessero insorgere tra una  Parte
Contraente e gli investitori dell'altra Parte  Contraente  in  merito
agli investimenti o all'importo del risarcimento saranno, per  quanto
possibile, composte in via amichevole. 
(2) Qualora l'investitore ed una  entita'  di  una  delle  due  Parti
Contraenti abbia stipulato un accordo in materia di investimento,  si
applichera', se contemplata, la procedura prevista in  detto  accordo
in materia di investimenti. 
(3) Qualora tali controversie non possano essere composte  entro  sei
mesi  dalla  data  della  richiesta  scritta  di  composizione,  esse
potranno, a scelta dell'investitore interessato, essere sottoposte: 
a ) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio
e' stato effettuato l'investimento; 
b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in
materia  di  investimenti  (ICSID)  di  cui  alla  Convenzione  sulla
Composizione delle Controversie in materia di Investimenti fra  Stati
e Cittadini di altri Stati, redatta a Washington il  18  marzo  1965,
qualora applicabile; 
c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc  in  conformita'  al  regolamento
arbitrale  della  Commissione  delle  Nazioni   Unite   sul   Diritto
Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite  si
impegna  pertanto  ad  accettare  il  riferimento  a   dette   regole
arbitrali. 
Una volta scelta una delle precedenti modalita' di composizione della
controversia, l'investitore non potra' piu' seguire le altre due. 
(4) Il Tribunale Arbitrale  ad  hoc  di  cui  al  comma  (3/c)  sara'
costituito come segue: 
a) ciascuna parte nella controversia dovra' nominare  un  arbitro.  I
due arbitri, cosi' nominati, dovranno poi d'intesa nominare un  terzo
arbitro, cittadino di un  Paese  terzo  con  cui  entrambe  le  Parti
Contraenti intrattengono relazioni diplomatiche,  che  dovra'  essere
designato dalle due parti nella  controversia  quale  Presidente  del
Tribunale. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro due  mesi
dalla data della notifica di una parte nella  controversia  all'altra
della sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato. 
b) Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al  precedente
punto a), in mancanza di altre intese, la nomina degli  arbitri,  ove
necessario ai sensi  delle  regole  UNCITRAL,  sara'  effettuata  dal
Presidente  del  Tribunale  Arbitrale  della  Camera   di   Commercio
Internazionale di Parigi, nella sua veste di Autorita' preposta  alla
nomina. L'Arbitrato avra' luogo a L'Aja (Olanda), a meno che  le  due
controparti nell'arbitrato abbiano convenuto altrimenti. 
c) Il Tribunale  dovra'  decidere  a  maggioranza  di  voti.  Le  sue
decisioni saranno definite e giuridicamente vincolanti per  le  parti
nella  controversia  e  saranno   applicate   in   conformita'   alla
legislazione nazionale. Esse saranno  adottate  in  conformita'  alle
disposizioni del presente Accordo, alle leggi della Parte  Contraente
che  sia  parte  nella  controversia  ed  ai  principi  del   diritto
internazionale. 
(5) La Parte Contraente che sia parte nella controversia non  dovra',
in  una  qualsiasi  fase  durante   le   procedure   che   comportano
controversie in materia di investimenti, asserire  a  sua  difesa  la
propria immunita' o il fatto  che  l'investitore  abbia  ricevuto  un
risarcimento in virtu' di un contratto  di  assicurazione  che  copre
tutto o parte dei danni o delle perdite subite.