Articolo 10 Composizione delle controversie fra investitori di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente (l) Le controversie giuridiche che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti o all'importo del risarcimento saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. (2) Qualora l'investitore ed una entita' di una delle due Parti Contraenti abbia stipulato un accordo in materia di investimento, si applichera', se contemplata, la procedura prevista in detto accordo in materia di investimenti. (3) Qualora tali controversie non possano essere composte entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, esse potranno, a scelta dell'investitore interessato, essere sottoposte: a ) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento; b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di investimenti (ICSID) di cui alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati, redatta a Washington il 18 marzo 1965, qualora applicabile; c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il riferimento a dette regole arbitrali. Una volta scelta una delle precedenti modalita' di composizione della controversia, l'investitore non potra' piu' seguire le altre due. (4) Il Tribunale Arbitrale ad hoc di cui al comma (3/c) sara' costituito come segue: a) ciascuna parte nella controversia dovra' nominare un arbitro. I due arbitri, cosi' nominati, dovranno poi d'intesa nominare un terzo arbitro, cittadino di un Paese terzo con cui entrambe le Parti Contraenti intrattengono relazioni diplomatiche, che dovra' essere designato dalle due parti nella controversia quale Presidente del Tribunale. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data della notifica di una parte nella controversia all'altra della sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato. b) Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al precedente punto a), in mancanza di altre intese, la nomina degli arbitri, ove necessario ai sensi delle regole UNCITRAL, sara' effettuata dal Presidente del Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, nella sua veste di Autorita' preposta alla nomina. L'Arbitrato avra' luogo a L'Aja (Olanda), a meno che le due controparti nell'arbitrato abbiano convenuto altrimenti. c) Il Tribunale dovra' decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definite e giuridicamente vincolanti per le parti nella controversia e saranno applicate in conformita' alla legislazione nazionale. Esse saranno adottate in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, alle leggi della Parte Contraente che sia parte nella controversia ed ai principi del diritto internazionale. (5) La Parte Contraente che sia parte nella controversia non dovra', in una qualsiasi fase durante le procedure che comportano controversie in materia di investimenti, asserire a sua difesa la propria immunita' o il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento in virtu' di un contratto di assicurazione che copre tutto o parte dei danni o delle perdite subite.