(Accordo - art. 12)
                             Articolo 12 
                 Applicazione di altre disposizioni 
 
(1) Qualora una questione sia regolata sia dal presente  Accordo  che
da un altro Accordo internazionale di cui sono  firmatarie  le  Parti
Contraenti, o da disposizioni generali di diritto internazionale,  si
applicheranno le disposizioni piu' favorevoli alle  Parti  Contraenti
ed ai loro investitori. 
(2) Qualora il trattamento accordato da  una  Parte  Contraente  agli
investitori dell'altra Parte  Contraente,  in  conformita'  alle  sue
leggi ed ai suoi regolamenti o  ad  altre  disposizioni  o  specifici
contratti o autorizzazioni ed accordi in materia di investimenti, sia
piu' favorevole di quello accordato ai sensi del presente Accordo, si
applichera' il trattamento piu' favorevole. 
(3)  Successivamente  alla   data   in   cui   e'   stato   efettuato
l'investimento, qualsiasi  modifica  delle  leggi,  dei  regolamenti,
degli atti  o  delle  misure  di  politica  economica  che  regolano,
direttamente o indirettamente, gli investimenti non  sara'  applicata
retroattivamente.