Articolo 12 Applicazione di altre disposizioni (1) Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui sono firmatarie le Parti Contraenti, o da disposizioni generali di diritto internazionale, si applicheranno le disposizioni piu' favorevoli alle Parti Contraenti ed ai loro investitori. (2) Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti o autorizzazioni ed accordi in materia di investimenti, sia piu' favorevole di quello accordato ai sensi del presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole. (3) Successivamente alla data in cui e' stato efettuato l'investimento, qualsiasi modifica delle leggi, dei regolamenti, degli atti o delle misure di politica economica che regolano, direttamente o indirettamente, gli investimenti non sara' applicata retroattivamente.