(Accordo - art. 14)
                             Articolo 14 
                          Durata e scadenza 
(1) Il presente Accordo dovra' essere ratificato  -  ed  entrera'  in
vigore un  mese  dopo  la  data  dello  scambio  degli  strumenti  di
ratifica. Restera' in vigore per  un  periodo  di  10  anni  e  sara'
automaticamente prorogato per un periodo illimitato a  meno  che  una
delle due Parti Contraenti non lo denunci dandone  preavviso  scritto
all'altra Parte dodici mesi prima della sua scadenza.  Alla  scadenza
del periodo iniziale di 10 anni, il presente  Accordo  potra'  essere
denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti Contraenti con 
preavviso di dodici mesi. 
(2) In caso di investimenti effettuati prima della data  di  scadenza
del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli 1-12  resteranno
in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni dalla data di 
cessazione del presente Accordo. 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente delegati 
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
FATTO a Roma il 22-03-00, in due originali,  nelle  lingue  italiana,
araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di 
divergenze, fara' fede il testo inglese. 
    

 PER IL GOVERNO DELLA                      PER IL GOVERNO DELLO
 REPUBBLICA ITALIANA                        STATO DEL QATAR

    

              Parte di provvedimento in formato grafico