Articolo 2 Promozione e protezione degli investimenti (1) Ciascuna Parte Contraente promuovera' nel proprio territorio, per quanto possibile, gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammettera' detti investimenti in conformita' alla sua legislazione nazionale. Accordera' in ogni caso un trattamento giusto ed equo a detti investimenti in conformita' ai principi del diritto internazionale. (2) Nessuna delle Parti Contraenti dovra' in alcun modo inficiare con misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, la conservazione, l'uso, o il godimento degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente dovra' creare e mantenere, nel suo territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giundico, ivi compresi il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascuno specifico investitore. (3) Successivamente, alla data di effettuazione dell'investimento, nessuna modifica alle leggi, ai regolamenti o alle misure di politica economica che regolano direttamente o indirettamente gli investimenti, sara' applicata retroattivamente e pertanto gli investimenti effettuati ai sensi del presente Accordo saranno protetti.