(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
             Promozione e protezione degli investimenti 
 
(1) Ciascuna Parte Contraente promuovera' nel proprio territorio, per
quanto  possibile,  gli  investimenti  effettuati  dagli  investitori
dell'altra Parte  Contraente  ed  ammettera'  detti  investimenti  in
conformita' alla sua legislazione nazionale. Accordera' in ogni  caso
un trattamento giusto ed equo a detti investimenti in conformita'  ai
principi del diritto internazionale. 
(2) Nessuna delle Parti Contraenti dovra' in alcun modo inficiare con
misure arbitrarie o discriminatorie la  gestione,  la  conservazione,
l'uso,  o  il  godimento  degli  investimenti  effettuati   nel   suo
territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente. 
Ciascuna  Parte  Contraente  dovra'  creare  e  mantenere,  nel   suo
territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori  la
continuita' del trattamento giundico, ivi compresi  il  rispetto,  in
buona fede, di tutti gli impegni  assunti  in  relazione  a  ciascuno
specifico investitore. 
(3) Successivamente, alla data  di  effettuazione  dell'investimento,
nessuna modifica alle leggi, ai regolamenti o alle misure di politica
economica   che   regolano   direttamente   o   indirettamente    gli
investimenti,  sara'  applicata  retroattivamente  e   pertanto   gli
investimenti  effettuati  ai  sensi  del  presente  Accordo   saranno
protetti.