Articolo 3 Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita (1) Ciascuna Parte Contraente accordera' agli investimenti ed ai ricavi posseduti o controllati dagli investitori dell'altra Parte Contraente nel suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai ricavi dei propri investitori o agli investimenti ed ai ricavi degli investitori di un Paese terzo. (2) Nessuna delle due Parti Contraenti sottoporra' gli investitori dell'altra Parte Contraente, con riguardo alla propria attivita' collegata agli investimenti effettuati nel proprio territorio, ad un trattamento meno favorevole a quello accordato ai propri investitori o a quelli dei Paesi terzi. (3) Detto trattamento non si ricolleghera' ai privilegi concessi da ciascuna delle Parti Contraenti agli investitori dei Paesi terzi in virtu' della appartenenza o associazione delle stesse unioni doganali o economiche, ad un mercato comune o ad un'area di libero scambio o ad una qualsiasi altra forma di organizzazione economica regionale, nonche' ad accordi in materia di commercio transfrontaliero. (4) Le disposizioni del presente Articolo non si applicano alle questioni fiscali.