(Accordo- art. 3)
                             Articolo 3 
    Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 
 
(1) Ciascuna Parte Contraente  accordera'  agli  investimenti  ed  ai
ricavi posseduti o controllati  dagli  investitori  dell'altra  Parte
Contraente nel suo territorio un trattamento non meno  favorevole  di
quello  accordato  agli  investimenti  ed  ai   ricavi   dei   propri
investitori o agli investimenti ed ai ricavi degli investitori di  un
Paese terzo. 
(2) Nessuna delle due Parti Contraenti  sottoporra'  gli  investitori
dell'altra Parte Contraente,  con  riguardo  alla  propria  attivita'
collegata agli investimenti effettuati nel proprio territorio, ad  un
trattamento meno favorevole a quello accordato ai propri  investitori
o a quelli dei Paesi terzi. 
(3) Detto trattamento non si ricolleghera' ai privilegi  concessi  da
ciascuna delle Parti Contraenti agli investitori dei Paesi  terzi  in
virtu' della appartenenza o associazione delle stesse unioni doganali
o economiche, ad un mercato comune o ad un'area di libero  scambio  o
ad una qualsiasi altra forma di organizzazione  economica  regionale,
nonche' ad accordi in materia di commercio transfrontaliero. 
(4) Le disposizioni del  presente  Articolo  non  si  applicano  alle
questioni fiscali.