(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
                    Nazionalizzazione o esproprio 
 
(1) Gli investimenti effettuati dagli investitori di  ciascuna  delle
Parti  Contraenti  godranno  di  piena  protezione  e  garanzia   nel
territorio dell'altra Parte Contraente. 
(2) Gli investimenti effettuati dagli investitori di  ciascuna  delle
due  Parti   Contraenti   non   dovranno   essere,   direttamente   o
indirettamente, nazionalizzati, espropriati o  sogaetti  a  qualsiasi
altra misura il cui effetto  sia  equivalente  all'esproprio  o  alla
nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, se  non
per fini pubblici  o  di  interesse  nazionale,  contro  adeguata  ed
effettiva indennita'. Detta indennita' dovra' essere  equivalente  al
reale valore economico dell'investimento  espropriato  immediatamente
prima del momento in cui la decisione effettiva  o  preannunciata  di
nazionalizzazione, esproprio o misura analoga sia stata annunciata  o
resa pubblica. L'indennita' dovra' essere corrisposta senza  indebito
ritardo e dovra' comprendere l'interesse calcolato sulla  base  degli
standard LIBOR fino alla  data  del  pagamento;  essa  dovra'  essere
effettivamente riscuotibile e liberamente  trasferibile.  Al  momento
dell'esproprio, nazionalizzazione o misura  analoga,  ovvero  in  una
fase precedente, saranno state adottate le opportune  misure  per  la
determinazione e la corresponsione di tale indennita'. 
(3) Gli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti  godranno  del
trattamento della nazione piu'  favorita  nel  territorio  dell'altra
Parte Contraente in relazione  alle  questioni  di  cui  al  presente
Articolo. 
(4)  L'indennita'  sara'  considerata  effettiva  qualora  sia  stata
corrisposta nella  stessa  valuta  in  cui  l'investitore  estero  ha
effettuato l'investimento, nella misura in cui detta valuta  e'  -  o
resta - convertibile o, altrimenti, in  una  qualsiasi  altra  valuta
accettata dall'investitore. 
(5) L'indennita' sara' considerata tempestiva qualora sia corrisposta
senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi. 
(6) Un cittadino o una impresa di una delle due Parti  che  asserisca
che tutto o parte del suo investimento sia  stato  espropriato  avra'
diritto ad un sollecito riesame da parte delle  competenti  autorita'
giudiziarie o amministrative dell'altra Parte al fine di  determinare
se l'indennita' per detto esproprio sia conforme  alle  leggi  ed  ai
regolamenti della Parte espropriante. 
(7) Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene  in  oggetto  non  sia
stato utilizzato in tutto o in parte per quel fine, il proprietario o
i suoi aventi causa avranno diritto a riacquistare il bene  a  prezzo
di mercato.