(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
                               Surroga 
 
Nel caso in cui una Parte Contraente effettui un pagamento ad un  suo
investitore in base ad una garanzia da essa assunta in  relazione  ad
un investimento da questi effettuato nel territorio dell'altra  Parte
Contraente, l'altra Parte Contraente, fatti  salvi  i  diritti  della
prima Parte Contraente ai sensi dell'Articolo 11, dovra'  riconoscere
la cessione, sia in base alla legge che ad un negozio  giuridico,  di
qualsiasi diritto o pretesa di detta persona fisica o giuridica  alla
prima Parte Contraente.  L'altra  Parte  Contraente  dovra'  altresi'
riconoscere la surroga della prima Parte Contraente in  relazione  ad
ogni diritto o pretesa che quella Parte Contraente e'  autorizzata  a
vantare nella stessa misura del suo dante causa. Per quanto  riguarda
il trasferimento dei pagamenti effettuati in virtu' di detti  diritti
oggetto  della  cessione,  si  applicheranno  mutatis  mutandis   gli
Articoli 4, 5 e 6.