ART. 3.
                      (Deleghe di competenza).

1.  Per  gli  adempimenti  di  cui  all'articolo  2,  lettera  a), il
Ministero  delle  attivita'  produttive si avvale dell'Agenzia per la
protezione  dell'ambiente  e  per  i servizi tecnici (APAT), ai sensi
dell'articolo  38  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  8  agosto  2002,  n. 207, stipulando apposite convenzioni
quadro, secondo le modalita' previste all'articolo 10, comma 1.
2.  Ferme  restando  le  disposizioni di cui al comma 1, il Ministero
delle  attivita'  produttive affida all'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia  e  l'ambiente  (ENEA),  ai  sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto  legislativo  30  gennaio 1999, n. 36, o ad altre istituzioni
specializzate,  l'effettuazione  di  studi  ed  analisi  e  di  altre
specifiche attivita' inerenti all'esecuzione del Protocollo.
 
          Note all'art. 3:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  38  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i  servizi  tecnici).  -  1.  E' istituita l'Agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
              2.   L'Agenzia   svolge   i   compiti  e  le  attivita'
          tecnico-scientifiche   di   interesse   nazionale   per  la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi
          l'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
          nazionali e interregionali.
              3.   All'Agenzia   sono   trasferite   le  attribuzioni
          dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,
          quelle  dei  servizi  tecnici nazionali istituiti presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad eccezione di
          quelle del Servizio sismico nazionale.
              4.  Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
          8,  comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
          rappresentativo  delle  agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente,  con  funzioni  consultive nei confronti del
          direttore  generale  e  del  comitato direttivo. Lo statuto
          prevede  altresi' che il comitato direttivo sia composto di
          quattro   membri,   di  cui  due  designati  dal  Ministero
          dell'ambiente  e  due designati dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Lo statuto disciplina
          inoltre  le  funzioni e le competenze degli organismi sopra
          indicati  e  la  loro  durata,  nell'ambito delle finalita'
          indicate  dagli  articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera
          b),  del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
              5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il relativo
          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate
          all'agenzia.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma 1, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
          207   (Regolamento   recante   approvazione  dello  statuto
          dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
          servizi  tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300):
              «1. Nei settori di propria competenza l'Agenzia svolge,
          su   base   convenzionale,   attivita'  di  collaborazione,
          consulenza,   assistenza,  servizio,  supporto  alle  altre
          pubbliche  amministrazioni, secondo le forme e le modalita'
          definite  con apposite convenzioni quadro approvate, previo
          parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma
          26  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  dal  Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, su proposta
          del  direttore  generale,  previa  individuazione, da parte
          dello  stesso  direttore  generale,  dei servizi soggetti a
          tali    forme   di   intervento   e   predisposizione   dei
          corrispettivi ove non sussistano specifiche disposizioni».
              -  Il  decreto  legislativo  30 gennaio  1999,  n.  36,
          recante:  «Riordino  dell'Ente  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia  e  l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11,
          comma  1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
          e'  stato  abrogato  dall'art.  25  del decreto legislativo
          3 settembre   2003,  n.  257.  Si  riporta,  comunque,  per
          completezza d'informazione, il testo degli articoli 2 e 3:
              «Art.   2   (Funzioni  istituzionali).  -  [1.  Per  il
          perseguimento  delle  finalita' di cui all'art. 1, comma 2,
          all'ENEA   sono   attribuite  in  particolare  le  seguenti
          funzioni:
                a) svolgere,  sviluppare, valorizzare e promuovere la
          ricerca  e l'innovazione, anche tramite la realizzazione di
          impianti   dimostrativi  e  la  realizzazione  di  progetti
          pilota,  per  le  finalita'  e gli obiettivi dello sviluppo
          sostenibile,  nel  quadro  del  programma  nazionale  della
          ricerca  ed  in  linea  con  gli  impegni  scaturenti dalla
          partecipazione  italiana  all'Unione  europea  e alle altre
          organizzazioni  internazionali in tema di energia, ambiente
          e innovazione tecnologica;
                b) sostenere  i  processi  di innovazione del sistema
          produttivo,  in  particolare delle piccole e medie imprese,
          anche  promuovendo la domanda di ricerca e di tecnologia in
          conformita' ai principi dello sviluppo sostenibile;
                c) favorire  il processo di trasferimento tecnologico
          e   delle   esperienze   positive  in  campo  energetico  e
          ambientale  alle imprese, in particolare di piccola e media
          dimensione,   alle  pubbliche  amministrazioni  nell'ambito
          degli indirizzi nazionali e dell'Unione europea;
                d) fornire,  a  richiesta,  nei settori di competenza
          dell'ENEA,  e nell'ambito degli accordi di programma di cui
          al comma 2, supporto tecnico specialistico ed organizzativo
          alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche, in
          ambito  nazionale ed internazionale, nonche' alle regioni e
          agli  enti  locali  per lo svolgimento delle funzioni e dei
          compiti  di  cui  all'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n.
          10,  ed  anche  di  quelli  ad  essi conferiti ai sensi del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
              2.  Al  fine  di  garantire  un  pieno  raccordo tra le
          proprie  attivita' istituzionali e gli obiettivi prioritari
          della   politica   nazionale   nel   campo  dell'energia  e
          dell'ambiente,  l'ENEA conclude accordi di programma con il
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          con   il   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica e con il Ministero dell'ambiente,
          nonche'   con   altre  amministrazioni  pubbliche,  con  le
          modalita' di finanziamento previste dall'art. 14]».
              «Art.  3  (Strumenti).  -  [1. Per lo svolgimento delle
          funzioni di cui all'art. 2, comma 1, l'ENEA puo' anche:
                a) stipulare  convenzioni,  accordi  e  contratti con
          soggetti pubblici o privati interessati;
                b) realizzare  e coordinare una rete operativa per la
          diffusione  delle  informazioni,  delle  conoscenze e delle
          esperienze nei settori di competenza;
                c) creare un sistema di monitoraggio delle iniziative
          energetiche  ed  ambientali  in  ambito locale e promuovere
          interventi dimostrativi in tali settori;
                d) promuovere, anche attraverso il finanziamento o la
          partecipazione  diretta,  la  creazione  e la diffusione di
          iniziative   per  il  perseguimento  di  obiettivi  di  uso
          razionale  dell'energia  o di tutela dell'ambiente, nonche'
          di   progetti   di  ricerca,  innovazione  e  trasferimento
          tecnologico;
                e) favorire l'attivita' di formazione, in particolare
          post-universitaria, anche al fine di consentire la crescita
          occupazionale qualificata].»