(Protocollo - art. 10)
                             Articolo 10 
 
a. L'Agenzia informa  lo  Stato  interessato  e,  se  necessario,  la
   Comunita': 
 
   i)  delle  attivita'  eseguite  in   applicazione   del   presente
Protocollo, incluse quelle eseguite con riferimento ad ogni questione
o incongruenza che l'Agenzia abbia  sottoposto  all'attenzione  dello
Stato interessato e, ove opportuno della  Comunita',  entro  sessanta
giorni dalla data in cui tali attivita' sono eseguite dall'Agenzia; 
   ii) dei risultati delle attivita' eseguite con riferimento ad ogni
questione   o   incongruenza   che   l'Agenzia    abbia    sottoposto
all'attenzione  dello  Stato  interessato  e,  ove  opportuno,  della
Comunita' quanto prima possibile e,  comunque,  entro  trenta  giorni
dalla data in cui l'Agenzia e' pervenuta a tali risultati. 
 
b. L'Agenzia informa una volta all'anno lo  Stato  interessato  e  la
   Comunita'  delle  conclusioni  che  l'Agenzia  ha   tratto   dalle
   attivita' eseguite in applicazione del presente Protocollo.