Articolo 10 a. L'Agenzia informa lo Stato interessato e, se necessario, la Comunita': i) delle attivita' eseguite in applicazione del presente Protocollo, incluse quelle eseguite con riferimento ad ogni questione o incongruenza che l'Agenzia abbia sottoposto all'attenzione dello Stato interessato e, ove opportuno della Comunita', entro sessanta giorni dalla data in cui tali attivita' sono eseguite dall'Agenzia; ii) dei risultati delle attivita' eseguite con riferimento ad ogni questione o incongruenza che l'Agenzia abbia sottoposto all'attenzione dello Stato interessato e, ove opportuno, della Comunita' quanto prima possibile e, comunque, entro trenta giorni dalla data in cui l'Agenzia e' pervenuta a tali risultati. b. L'Agenzia informa una volta all'anno lo Stato interessato e la Comunita' delle conclusioni che l'Agenzia ha tratto dalle attivita' eseguite in applicazione del presente Protocollo.