(Protocollo - art. 11)
              DESIGNAZIONE DEGLI ISPETTORI DELL'AGENZIA 
 
                             Articolo 11 
 
  a. i) Il direttore generale notifica alla Comunita' e agli Stati 
      l'approvazione, da parte del Consiglio, di ogni funzionario 
      dell'Agenzia che si intende designare come ispettore incari- 
      cato delle salvaguardie. Fatta salva l'ipotesi in cui, entro 
      tre mesi dalla ricezione della notifica dell'approvazione da 
      parte del Consiglio, la Comunita' comunichi al direttore gene- 
      rale l'opposizione alla designazione del funzionario in ques- 
      tione quale ispettore per gli Stati, l'ispettore notificato 
      alla Comunita' e agli Stati si intende designato per gli 
      Stati. 
  ii) Il direttore generale, su richiesta della Comunita' o di 
      propria iniziativa, informa immediatamente la Comunita' e gli 
      Stati della revoca di ogni funzionario gia' designato ispet- 
      tore per gli Stati. 
 
b. La notifica  di  cui  al  precedente  paragrafo  a.  si  considera
   ricevuta dalla Comunita' e dagli Stati allo  scadere  del  settimo
   giorno dalla  data  del  suo  invio  da  parte  dell'Agenzia  alla
   Comunita' e agli Stati mediante lettera raccomandata.