DESIGNAZIONE DEGLI ISPETTORI DELL'AGENZIA Articolo 11 a. i) Il direttore generale notifica alla Comunita' e agli Stati l'approvazione, da parte del Consiglio, di ogni funzionario dell'Agenzia che si intende designare come ispettore incari- cato delle salvaguardie. Fatta salva l'ipotesi in cui, entro tre mesi dalla ricezione della notifica dell'approvazione da parte del Consiglio, la Comunita' comunichi al direttore gene- rale l'opposizione alla designazione del funzionario in ques- tione quale ispettore per gli Stati, l'ispettore notificato alla Comunita' e agli Stati si intende designato per gli Stati. ii) Il direttore generale, su richiesta della Comunita' o di propria iniziativa, informa immediatamente la Comunita' e gli Stati della revoca di ogni funzionario gia' designato ispet- tore per gli Stati. b. La notifica di cui al precedente paragrafo a. si considera ricevuta dalla Comunita' e dagli Stati allo scadere del settimo giorno dalla data del suo invio da parte dell'Agenzia alla Comunita' e agli Stati mediante lettera raccomandata.