(Protocollo - art. 12)
                                VISTI 
 
                             Articolo 12 
 
Ciascuno  Stato  entro  un  mese  dalla  ricezione   di   un'apposita
richiesta, concede all'ispettore designato, indicato nella richiesta,
i visti multipli di entrata,  di  uscita  e/o  di  transito  nel  suo
territorio necessari per consentire all'ispettore  di  entrare  e  di
rimanere nel territorio dello Stato interessato al fine di  espletare
le sue funzioni. I visti necessari devono essere validi per almeno un
anno e devono essere rinnovati,  qualora  cio'  sia  necessario,  per
coprire il periodo in cui l'ispettore resta designato per gli Stati.