(Protocollo - art. 14)
                      SISTEMI DI COMUNICAZIONE 
 
                             Articolo 14 
 
a.  Ciascuno  Stato  consente  e  tutela  le   libere   comunicazioni
dell'Agenzia per motivi di servizio tra  gli  ispettori  dell'Agenzia
che si trovino in detto Stato e la sede  e/o  gli  uffici  periferici
dell'Agenzia, ivi compresa la trasmissione,  automatica  o  meno,  di
informazioni   ricavate   da   apparecchi   di   contenimento,    e/o
sorveglianza,  ovvero  di  misurazione  dell'Agenzia.  L'Agenzia,  in
consultazione con lo Stato interessato, ha diritto  di  utilizzare  i
sistemi di comunicazioni dirette esistenti a livello  internazionale,
inclusi i sistemi via satellite e altre  forme  di  telecomunicazione
non  utilizzati  in  detto  Stato.  Su  richiesta  di  uno  Stato   o
dell'Agenzia, le modalita' di esecuzione del  presente  paragrafo  in
detto Stato per quanto riguarda la trasmissione automatica o meno  di
informazioni prodotte da apparecchi di contenimento, e/o sorveglianza
ovvero  di  misurazione  dell'Agenzia  sono  definite  negli  accordi
                             sussidiari. 
b. La comunicazione e la trasmissione di informazioni  ai  sensi  del
   precedente paragrafo a.,  sono  effettuate  tenendo  debito  conto
   della necessita' di proteggere informazioni sensibili dal punto di
   vista  economico  o  commerciale  o  informazioni  concernenti  la
   progettazione che lo  Stato  interessato  ritiene  particolarmente
   sensibili.