(Protocollo - art. 15)
               TUTELA DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI 
 
                             Articolo 15 
 
a. L'Agenzia mantiene un regime rigoroso  idoneo  ad  assicurare  una
tutela effettiva  contro  la  divulgazione  di  segreti  commerciali,
tecnologici e industriali ed altre informazioni riservate di  cui  e'
venuta a conoscenza, ivi comprese le  informazioni  di  cui  viene  a
   conoscenza nell'ambito dell'attuazione del presente Protocollo. 
b. Il regime di cui al precedente paragrafo a.  deve  includere,  tra
   l'altro norme che prevedano: 
 
 
  i) principi generali e misure conseguenti per quantoa riguarda il 
     trattamento delle informazioni riservate; 
 ii) condizioni del rapporto di impiego del personale per quanto 
     riguarda la tutela delle informazioni riservate. 
iii) procedure in caso di violazione accertata o presunta 
     dell'obbligo di riservatezza. 
 
c. Il  regime  di  cui  al  precedente  paragrafo  a.   e'   soggetto
   all'approvazione e alla revisione periodica del Consiglio.