TUTELA DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI Articolo 15 a. L'Agenzia mantiene un regime rigoroso idoneo ad assicurare una tutela effettiva contro la divulgazione di segreti commerciali, tecnologici e industriali ed altre informazioni riservate di cui e' venuta a conoscenza, ivi comprese le informazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito dell'attuazione del presente Protocollo. b. Il regime di cui al precedente paragrafo a. deve includere, tra l'altro norme che prevedano: i) principi generali e misure conseguenti per quantoa riguarda il trattamento delle informazioni riservate; ii) condizioni del rapporto di impiego del personale per quanto riguarda la tutela delle informazioni riservate. iii) procedure in caso di violazione accertata o presunta dell'obbligo di riservatezza. c. Il regime di cui al precedente paragrafo a. e' soggetto all'approvazione e alla revisione periodica del Consiglio.