(Protocollo - art. 16)
                              ALLEGATI 
 
                             Articolo 16 
 
a. Gli allegati formano parte  integrante  del  presente  Protocollo.
Salvo che ai fini di modifica degli allegati I e II, per "Protocollo"
ai sensi del presente strumento si  intende  il  presente  Protocollo
                    unitamente ai suoi allegati. 
b. L'elenco delle attivita' indicate nell'allegato I e l'elenco delle
   attrezzature e delle materie indicate  nell'allegato  II,  possono
   essere modificati dal Consiglio previa consultazione di un  gruppo
   di lavoro aperto composto da esperti e  istituito  dal  Consiglio.
   Qualsiasi modifica ha effetto decorsi quattro mesi dalla  data  in
   cui e' stata adottata dal Consiglio. 
c. L'allegato III del presente  Protocollo  indica  le  modalita'  di
   attuazione nella Comunita' e negli Stati delle misure previste dal
   presente Protocollo.