(Protocollo - art. 17)
                          ENTRATA IN VIGORE 
 
                             Articolo 17 
 
a. Il presente Protocollo entra in vigore alla data in cui  l'Agenzia
riceve dalla Comunita' e dagli Stati notifica  scritta  dell'avvenuto
espletamento di  tutti  gli  adempimenti  prescritti  dai  rispettivi
                ordinamenti per l'entrata in vigore. 
b. In qualsiasi momento anteriore all'entrata in vigore del  presente
   Protocollo, gli Stati e la Comunita' possono  dichiarare  la  loro
   volonta' di applicare il presente Protocollo in via provvisoria. 
c. Il direttore generale  informa  tempestivamente  tutti  gli  Stati
   membri    dell'Agenzia    di    ogni    dichiarazione     relativa
   all'applicazione provvisoria e all'entrata in vigore del  presente
   Protocollo.