(Protocollo - art. 18)
                             DEFINIZIONI 
 
                             Articolo 18 
 
           Ai fini del presente protocollo s'intende per: 
 
a. Attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  sul  ciclo  di   combustibile
   nucleare: attivita' che si riferiscono espressamente a  tutti  gli
   aspetti della messa a punto di processi o di sistemi  relativi  ad
   una qualsiasi delle seguenti operazioni o installazioni: 
 
- conversione di materie nucleari; 
- arricchimento di materie nucleari; 
- fabbricazione di combustibile nucleare; 
- reattori; 
- impianti critici; 
- ritrattamento del combustibile nucleare; 
- trattamento (escluso  il  riconfezionamento  o  il  condizionamento
  senza  separazione  degli  elementi,  a  fini   di   stoccaggio   o
  smaltimento) di scorie a media  o  alta  radioattivita'  contenenti
  plutonio, uranio altamente arricchito o 233U, 
 
   escluse le attivita' legate alla ricerca scientifica teorica o  di
base o ai lavori di ricerca e  sviluppo  relativi  alle  applicazioni
industriali  degli  isotopi,  alle  applicazioni  in  campo   medico,
idrologico e agricolo, agli effetti sulla salute  e  sull'ambiente  e
sul perfezionamento della manutenzione. 
 
b. Sito:  zona  delimitata  dalla  Comunita'  e  da  uno  Stato   nei
   rispettivi dati di progettazione relativi a un impianto,  compresi
   gli impianti non piu'  operativi,  e  nei  dati  relativi  ad  una
   localita' esterna agli impianti dove viene abitualmente  usato  il
   materiale nucleare, compresa una localita' esterna  agli  impianti
   non  piu'  operativa  dove  venivano  abitualmente  usate  materie
   nucleari (limitatamente alle strutture con celle schermate o nelle
   quali venivano svolte attivita' legate ai processi di conversione,
   arricchimento, fabbricazione e ritrattamento del combustibile). La
   definizione comprende anche tutte le installazioni, ubicate  nello
   stesso  luogo  dell'impianto  o  la  localita',   destinate   alla
   fornitura o all'uso di servizi essenziali, quali  celle  schermate
   per il trattamento di  materiali  irraggiati  che  non  contengano
   materie nucleari, installazioni per il trattamento, lo  stoccaggio
   e lo smaltimento  di  scorie  ed  edifici  connessi  con  le  voci
   specifiche  individuate  dallo  Stato  interessato  ai  sensi  del
   precedente articolo 2, lettera a, ponto iv). 
c. Impianto  disattivato  o  localita'   disattivata   esterna   agli
   impianti: un'installazione o una localita' ove le  strutture  e  i
   componenti residui essenziali per  il  loro  utilizzo  sono  stati
   eliminati o resi inoperativi, tanto da non essere piu'  utilizzati
   per  lo  stoccaggio  di  materie  nucleari  ne',  in  futuro,  per
   manipolare, trattare o impiegare tali materie. 
d. Impianto non operativo o  localita'  non  operativa  esterna  agli
   impianti: un'installazione o una localita' nella quale sono  state
   interrotte le operazioni ed eliminate le materie nucleari, ma  che
   non e' ancora disattivata. 
e. Uranio altamente arricchito:  uranio  contenente  una  percentuale
   minima di isotopo 235U pari o superiore al 20%. 
f. Prelievo  di  campioni  ambientali  specifici   della   localita':
   prelievo  di  campioni  ambientali  (ad   esempio   aria,   acqua,
   vegetazione,  suolo  o  prove  di   prelievo   di   contaminazione
   trasferibile) presso una localita' indicata dall'Agenzia  o  nelle
   sue  immediate  vicinanze,  affinche'  quest'ultima  possa  trarre
   conclusioni  sull'assenza  di  materie  nucleari  o  di  attivita'
   nucleari non dichiarate presso la struttura indicata. 
g. Prelievo di  campioni  ambientali  a  vasto  raggio:  prelievo  di
   campioni ambientali (ad esempio aria, acqua, vegetazione, suolo  o
   prove di prelievo di contaminazione trasferibile) in una serie  di
   strutture  indicate  dall'Agenzia  affinche'  quest'ultima   possa
   trarre conclusioni sull'assenza di materie nucleari o di attivita'
   nucleari non dichiarate in un'area a piu' vasto raggio. 
h. Materie nucleari:  qualsiasi  materia  grezza  o  materia  fissile
   speciale definita all'articolo  XX  dello  Statuto.  L'espressione
   "materia grezza" non si applica ai minerali o ai loro residui. Se,
   dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il Consiglio, ai
   sensi dell'articolo xx  dello  Statuto,  dovesse  designare  altre
   materie e dovesse aggiungerle  all'elenco  di  quelle  considerate
   come materie grezze o materie fissili speciali, tale  designazione
   avra' effetti ai sensi del presente protocollo  unicamente  previa
   accettazione da parte della Comunita' e degli Stati. 
Impianto: 
 
 
i) reattore, impianto critico, impianto di conversione,  impianto  di
    fabbricazione, impianto di ritrattamento, impianto di separa- 
    zione degli isotopi o installazione separata di stoccaggio; 
ii) qualsiasi localita' dove si usano abitualmente materie nucleari 
    in quantita' superiori a un chilogrammo effettivo; 
 
j. Localita' esterna agli impianti: installazione o localita' che non
   sia un impianto, ove vengono abitualmente usate  materie  nucleari
   in quantita' pari o inferiori ad un chilogrammo effettivo. 
 
   Fatto a Vienna  in  duplice  copia,  il  giorno  22  del  mese  di
settembre  1998  nelle  lingue  danese,  finnico,  francese,   greco,
inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco,
ognuna della quali facente ugualmente fede, ad  eccezione  dei  testi
conclusi  nelle  lingue  ufficiali  del  Consiglio  dei   governatori
dell'AIEA che prevalgono in caso di divergenza tra i testi. 
 
   Gedaan te Wenen op 22 september 1998, in tweevoud, in  de  Deense,
de  Duitse,  de  Engelse,  de  Finse,  de  Franse,  de  Griekse,   de
Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse  en  de  Zweedse
taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, met dien  verstande
dat in geval van tegenstrijdigheid de teksten die zijn gesloten in de
officiële talen van de IOAE bindend zijn. 
   Feito em Viena em duplo exemplar, aos vinte e dois de Setembro  de
1998 em lingua alema, dinamarquesa, espanhola, finlandesa,  francesa,
grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca;  todos  os
textos fazem igualmente fe' mas, em caso de  divergência,  prevalecem
aqueles textos que tenham sido estabelecidos em linguas  oficiais  do
Conselho dos Governadores da AIEA. 
   Tehty  Wienissä  kahtena  kappaleena  22  päivänä  syyskuuta  1998
tanskan, hollannin,  englannin,  suomen,  ranskan,  saksan,  kreikan,
italian,   portugalin,   espanjan   ja   ruotsin   kielellä;   kaikki
kieliversiot ovat yhtä todistusvoimaisia, mutta eroavuuden  ilmetessä
on  noudatettava  niitä  tekstejä,  jotka  on  tehty.  Kansainvälisen
atomienergiajäriestön hallintoneuvoston virallisilla kielillä. 
   Utfardat i Wien i två exemplar den 22 september  1998  pa  danska,
engelska,  finska,  franska,  grekiska,   italienska,   nederländska,
portugisiska,  spanska,  svenska  och  tyska  språken,  varvid  varje
språkversion skall äga lika giltighet, utom ifall  de  skulle  skilja
sig åt då de texter som ingåtts på IAEA:s styrelses officiella  språk
skall ha företräde.