DEFINIZIONI Articolo 18 Ai fini del presente protocollo s'intende per: a. Attivita' di ricerca e sviluppo sul ciclo di combustibile nucleare: attivita' che si riferiscono espressamente a tutti gli aspetti della messa a punto di processi o di sistemi relativi ad una qualsiasi delle seguenti operazioni o installazioni: - conversione di materie nucleari; - arricchimento di materie nucleari; - fabbricazione di combustibile nucleare; - reattori; - impianti critici; - ritrattamento del combustibile nucleare; - trattamento (escluso il riconfezionamento o il condizionamento senza separazione degli elementi, a fini di stoccaggio o smaltimento) di scorie a media o alta radioattivita' contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o 233U, escluse le attivita' legate alla ricerca scientifica teorica o di base o ai lavori di ricerca e sviluppo relativi alle applicazioni industriali degli isotopi, alle applicazioni in campo medico, idrologico e agricolo, agli effetti sulla salute e sull'ambiente e sul perfezionamento della manutenzione. b. Sito: zona delimitata dalla Comunita' e da uno Stato nei rispettivi dati di progettazione relativi a un impianto, compresi gli impianti non piu' operativi, e nei dati relativi ad una localita' esterna agli impianti dove viene abitualmente usato il materiale nucleare, compresa una localita' esterna agli impianti non piu' operativa dove venivano abitualmente usate materie nucleari (limitatamente alle strutture con celle schermate o nelle quali venivano svolte attivita' legate ai processi di conversione, arricchimento, fabbricazione e ritrattamento del combustibile). La definizione comprende anche tutte le installazioni, ubicate nello stesso luogo dell'impianto o la localita', destinate alla fornitura o all'uso di servizi essenziali, quali celle schermate per il trattamento di materiali irraggiati che non contengano materie nucleari, installazioni per il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento di scorie ed edifici connessi con le voci specifiche individuate dallo Stato interessato ai sensi del precedente articolo 2, lettera a, ponto iv). c. Impianto disattivato o localita' disattivata esterna agli impianti: un'installazione o una localita' ove le strutture e i componenti residui essenziali per il loro utilizzo sono stati eliminati o resi inoperativi, tanto da non essere piu' utilizzati per lo stoccaggio di materie nucleari ne', in futuro, per manipolare, trattare o impiegare tali materie. d. Impianto non operativo o localita' non operativa esterna agli impianti: un'installazione o una localita' nella quale sono state interrotte le operazioni ed eliminate le materie nucleari, ma che non e' ancora disattivata. e. Uranio altamente arricchito: uranio contenente una percentuale minima di isotopo 235U pari o superiore al 20%. f. Prelievo di campioni ambientali specifici della localita': prelievo di campioni ambientali (ad esempio aria, acqua, vegetazione, suolo o prove di prelievo di contaminazione trasferibile) presso una localita' indicata dall'Agenzia o nelle sue immediate vicinanze, affinche' quest'ultima possa trarre conclusioni sull'assenza di materie nucleari o di attivita' nucleari non dichiarate presso la struttura indicata. g. Prelievo di campioni ambientali a vasto raggio: prelievo di campioni ambientali (ad esempio aria, acqua, vegetazione, suolo o prove di prelievo di contaminazione trasferibile) in una serie di strutture indicate dall'Agenzia affinche' quest'ultima possa trarre conclusioni sull'assenza di materie nucleari o di attivita' nucleari non dichiarate in un'area a piu' vasto raggio. h. Materie nucleari: qualsiasi materia grezza o materia fissile speciale definita all'articolo XX dello Statuto. L'espressione "materia grezza" non si applica ai minerali o ai loro residui. Se, dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il Consiglio, ai sensi dell'articolo xx dello Statuto, dovesse designare altre materie e dovesse aggiungerle all'elenco di quelle considerate come materie grezze o materie fissili speciali, tale designazione avra' effetti ai sensi del presente protocollo unicamente previa accettazione da parte della Comunita' e degli Stati. Impianto: i) reattore, impianto critico, impianto di conversione, impianto di fabbricazione, impianto di ritrattamento, impianto di separa- zione degli isotopi o installazione separata di stoccaggio; ii) qualsiasi localita' dove si usano abitualmente materie nucleari in quantita' superiori a un chilogrammo effettivo; j. Localita' esterna agli impianti: installazione o localita' che non sia un impianto, ove vengono abitualmente usate materie nucleari in quantita' pari o inferiori ad un chilogrammo effettivo. Fatto a Vienna in duplice copia, il giorno 22 del mese di settembre 1998 nelle lingue danese, finnico, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, ognuna della quali facente ugualmente fede, ad eccezione dei testi conclusi nelle lingue ufficiali del Consiglio dei governatori dell'AIEA che prevalgono in caso di divergenza tra i testi. Gedaan te Wenen op 22 september 1998, in tweevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, met dien verstande dat in geval van tegenstrijdigheid de teksten die zijn gesloten in de officiële talen van de IOAE bindend zijn. Feito em Viena em duplo exemplar, aos vinte e dois de Setembro de 1998 em lingua alema, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca; todos os textos fazem igualmente fe' mas, em caso de divergência, prevalecem aqueles textos que tenham sido estabelecidos em linguas oficiais do Conselho dos Governadores da AIEA. Tehty Wienissä kahtena kappaleena 22 päivänä syyskuuta 1998 tanskan, hollannin, englannin, suomen, ranskan, saksan, kreikan, italian, portugalin, espanjan ja ruotsin kielellä; kaikki kieliversiot ovat yhtä todistusvoimaisia, mutta eroavuuden ilmetessä on noudatettava niitä tekstejä, jotka on tehty. Kansainvälisen atomienergiajäriestön hallintoneuvoston virallisilla kielillä. Utfardat i Wien i två exemplar den 22 september 1998 pa danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, varvid varje språkversion skall äga lika giltighet, utom ifall de skulle skilja sig åt då de texter som ingåtts på IAEA:s styrelses officiella språk skall ha företräde.