(Protocollo - art. 6)
                             Articolo 6 
 
   In  applicazione  dell'articolo  5,  l'Agenzia  puo'  eseguire  le
seguenti attivita': 
 
a. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a., punto  i)  o
   punto iii): osservazione visiva, prelievo di campioni  ambientali,
   utilizzazione di apparecchi di rilevamento e di misurazione  delle
   radiazioni; applicazione di sigilli e  di  altri  dispositivi  per
   l'individuazione  o  l'indicazione  di  manomissioni  indicati  in
   accordi sussidiari ed altre misure  oggettive  di  cui  sia  stata
   dimostrata  la  fattibilita'  tecnica  e  il  cui  uso  sia  stato
   autorizzato dal Consiglio dei governatori  (in  appresso  definito
   "Consiglio")  a  seguito  di  consultazioni  tra   l'Agenzia,   la
   Comunita' e lo Stato interessato; 
b. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo a.,  punto  ii):
   osservazione visiva; inventario di materie nucleari; misurazioni e
   prelievi di campioni non distruttivi; utilizzazione di  apparecchi
   di  rilevamento  e  misurazione  delle  radiazioni;  esame   delle
   registrazioni   delle   quantita',   della   provenienza   e   dei
   trasferimenti delle materie; prelievo di  campioni  ambientali  ed
   altre misure oggettive di cui sia stata dimostrata la fattibilita'
   tecnica e il cui uso sia stato autorizzato dal Consiglio a seguito
   di  consultazioni  tra  l'Agenzia,  la  Comunita'   e   lo   Stato
   interessato; 
c. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo b.: osservazione
   visiva:  prelievo  di  campioni   ambientali;   utilizzazione   di
   apparecchi di rilevamento e misurazione delle radiazioni; esame di
   dati riguardanti la produzione  o  spedizioni  rilevanti  ai  fini
   delle salvaguardie ed altre misure  oggettive  di  cui  sia  stata
   dimostrata  la  fattibilita'  tecnica  e  il  cui  uso  sia  stato
   autorizzato dal Consiglio a seguito di consultazioni tra l'Agenzia
   e lo Stato interessato; 
d. per l'accesso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo c.: prelievo  di
   campioni ambientali e, qualora i risultati non fossero sufficienti
   per  risolvere  la  questione  o  l'incongruenza  riguardante   la
   localizzazione specificata dall'Agenzia ai sensi dell'articolo  5,
   paragrafo c., ricorso in tali localita'  all'osservazione  visiva,
   ad  apparecchi  di  rilevamento  e  misurazione  delle  radiazioni
   conformemente a quanto concordato con lo Stato interessato e,  nel
   caso  siano  presenti  materie  nucleari,  con  le   Comunita'   e
   l'Agenzia, ad altre misure obiettive.