Articolo 7 a. Su richiesta di uno Stato, l'Agenzia e detto Stato concordano disposizioni per regolamentare gli accessi ai sensi del presente Protocollo in modo da impedire la diffusione di informazioni sensibili sulla proliferazione, di rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza o protezione fisica o di tutelare informazioni sensibili suscettibili di valutazione economica o commerciali. Tali modalita' non devono precludere il diritto dell'Agenzia di condurre le attivita' necessarie per accertare con sufficiente certezza l'assenza nella localita' in questione di materie nucleari e di attivita' non dichiarate ovvero per risolvere questioni circa la correttezza e la completezza delle informazioni menzionate all'articolo 2 o incongruenze riguardanti tali informazioni. b. All'atto della comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 2, ciascuno Stato puo' informare l'Agenzia dei luoghi all'interno di un sito o di una localita' dove e' applicabile l'accesso regolamentato. c. In attesa dell'entrata in vigore dei necessari accordi sussidiari, ciascuno Stato puo' applicare modalita' d'accesso compatibili con le disposizioni del precedente paragrafo a.