(Protocollo - art. 7)
                             Articolo 7 
 
a. Su richiesta di uno Stato,  l'Agenzia  e  detto  Stato  concordano
   disposizioni per regolamentare gli accessi ai sensi  del  presente
   Protocollo in modo  da  impedire  la  diffusione  di  informazioni
   sensibili sulla proliferazione, di rispettare le  prescrizioni  in
   materia  di  sicurezza  o  protezione   fisica   o   di   tutelare
   informazioni sensibili suscettibili  di  valutazione  economica  o
   commerciali. Tali  modalita'  non  devono  precludere  il  diritto
   dell'Agenzia di condurre le attivita' necessarie per accertare con
   sufficiente certezza l'assenza nella  localita'  in  questione  di
   materie  nucleari  e  di  attivita'  non  dichiarate  ovvero   per
   risolvere questioni circa la correttezza e  la  completezza  delle
   informazioni menzionate all'articolo 2 o incongruenze  riguardanti
   tali informazioni. 
b. All'atto   della   comunicazione   delle   informazioni   di   cui
   all'articolo 2, ciascuno Stato puo' informare l'Agenzia dei luoghi
   all'interno di un sito o di  una  localita'  dove  e'  applicabile
   l'accesso regolamentato. 
c. In attesa dell'entrata in vigore dei necessari accordi sussidiari,
   ciascuno Stato puo' applicare modalita' d'accesso compatibili  con
   le disposizioni del precedente paragrafo a.