(Protocollo - art. 8)
                             Articolo 8 
 
   Le disposizioni del presente Protocollo non precludono la facolta'
di ciascuno Stato di offrire accesso all'Agenzia in altre  localita',
oltre a quelle  menzionate  agli  articoli  5  e  9,  o  di  chiedere
all'Agenzia di condurre attivita'  di  verifica  in  una  particolare
localita'. L'Agenzia deve fare tempestivamente tutto il possibile per
provvedere a tale richiesta.