Articolo 8 Le disposizioni del presente Protocollo non precludono la facolta' di ciascuno Stato di offrire accesso all'Agenzia in altre localita', oltre a quelle menzionate agli articoli 5 e 9, o di chiedere all'Agenzia di condurre attivita' di verifica in una particolare localita'. L'Agenzia deve fare tempestivamente tutto il possibile per provvedere a tale richiesta.