(Protocollo - art. 9)
                             Articolo 9 
 
   Ciascuno Stato accorda all'Agenzia accesso a  tutte  le  localita'
specificamente  indicate  dall'Agenzia  al  fine  di  effettuare   un
prelievo di campioni ambientali a vasto raggio, con l'intesa  che  se
uno Stato non e' in grado di  concedere  tale  accesso,  detto  Stato
fara' tutto il possibile  per  soddisfare  tempestivamente  in  altre
localita'  le  richieste  dell'Agenzia.  L'Agenzia  si  astiene   dal
chiedere tale accesso fino  a  quando  il  ricorso  al  campionamento
ambientale a vasto raggio e le  relative  procedure  applicative  non
saranno stati  approvati  dal  Consiglio,  previe  consultazioni  tra
l'Agenzia e lo Stato interessato.