(Accordo - art. I)
                            A C C 0 R D O 
                     TRA LA REPUBBLICA ITALIANA 
              E LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA 
          SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica
Bolivariana  del  Venezuela,  qui  di   seguito   denominanti   Parti
Contraenti; 
desiderando   creare   condizioni   favorevoli   per   una   maggiore
cooperazione economica fra i due Paesi ed,  in  particolare,  per  la
realizzazione di investimenti da parte di investitori  di  una  Parte
Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; 
considerando che l'unico modo per stabilire e mantenere  un  adeguato
flusso internazionale di capitali consiste nell'assicurare  un  clima
propizio  agli  investimenti  nel  rispetto  delle  leggi  del  Paese
ricevente; 
riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la Promozione. a la
reciproca Protezione degii  Investimenti,  contribuira'  a  stimolare
initiative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due
Parti Contraenti, 
hanno convenuto quanto segue: 
                             ARTICOLO I 
                             Definizioni 
Ai fini del presente Accordo: 
1.  per  "investimento"  si  intende,  conformemente  all'ordinamento
giuridico  del  Paese  ricevente  ed  indipendentemente  dalla  forma
giuridica prescelta o da qualsiasi  altro  ordinamento  giuridico  di
riferimento, ogni conferimento o bene investiti o reinvestiti in  una
attivita' produttiva, da persone fisiche o giuridiche  di  una  Parte
Contraente nel territorio dell'altra, in  conformita'  alle  leggi  e
regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere  generale,
sono considerati specificatamente come investimenti, anche se non  in
forma esclusiva: 
a) beni mobili ed immobili, nonche'  ogni  altro  diritto  "in  rem",
compresi - per quanto impiegabili per investimento - i diritti  reali
di garanzia su proprieta' di terzi; 
b) azioni, quote societarie, partecipazioni ed altri diritti similari
- anche in caso di partecipazione minoritaria, nonche' fondi al - cui
trasferimento all'estero l'investitore straniero sia legittimato,  in
societa' costituite nel territorio di una delle Parti Contraenti; 
c) obbligazioni, titoli pubblici o privati o qualsiasi altro  diritto
per prestazioni o servizi collegati ad investimenti a che abbiano  un
valore economico, come altresi' redditi capitalizzati; 
d) crediti a prestiti  direttamente  collegati  ad  un  investimento,
effettuati tramite canali bancari, regolarmente assunti e documentati
secondo le disposizioni vigenti nel Paese in  cui  tale  investimento
sia effettuato; 
e) diritti d'autore, di proprieta' industriale od intellettuale quali
brevetti di invenzione, licenze, marchi registrati, segreti,  modelli
a designs industriali - nonche' procedimenti  tecnici,  trasferimenti
di conoscenze tecnologiche, denominazioni registrate e l'avviamento; 
f) ogni diritto  di  natura  economica  conferito  per  legge  o  per
contratto  nonche'  ogni  licenza   o   concessione   rilasciata   in
conformita' a vigenti disposizioni  per  l'esercizio  delle  relative
attivita'  economiche,   comprese   la   prospezione,   coltivazione,
estrazione a sfruttamento di risorse naturali. 
2. Per "investitore" si intende ogni persona fisica  o  giuridica  di
una Parte Contraente che abbia effettuato, o  effettui,  investimenti
nel territorio dell'altra Parte  Contraente  od  abbia  assunto,  nei
confronti di quest'ultima, obbligazione  irrevocabile  di  effettuare
investimenti nel suo territorio. 
i. Per "persona fisica" si intende, per  ciascuna  Parte  Contraente,
una persona fisica che  abbia  la  cittadinanza  di  tale  Parte,  in
conformita' alle sue leggi; 
ii. per "persona giuridica" si intende, con  riferimento  a  ciascuna
Parte Contraente, qualsiasi  entita'  costituita  conformemente  alla
normativa della Parte Contraente, con  domicilio  nel  territorio  di
tale Parte, a da quest'ultima riconosciuta, come  Enti  pubblici  che
esercitino attivita' economiche, societa' di persone o  di  capitali,
cooperative, fondazioni, associazioni a  cio'  indipendentemente  dal
fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno; 
iii. agli effetti del presente  Accordo,  gli  atti  giuridici  e  la
capacita' di ciascuna persona fisica o giundica nel territorio  della
Parte Contraente destinataria di un  investimento,  saranno  regolati
dalle legislazione di quest'ultima. 
3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare  da  un
investimento compatibilmente con la situazione economico  finanziaria
di quest'ultimo, ivi compresi in  particolare  profitti  o  quote  di
proftti, interessi derivati da  investimenti,  redditi  da  capitale,
dividendi, royalties, compensi per assistenza  a  servizi  tecnici  a
spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di
capitale. 
4. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese
entro i confini terrestri  a  marittimi,  anche  le  zone  marittime.
Queste ultime comprendono le zone marine a sottomarine,  sulle  quali
le  Parti  Contraenti  hanno  sovranita',  diritti   sovrani   ovvero
esercitano  giurisdizione,   conformemente   alle   loro   rispettive
legislazioni ed al diritto internazionaie.