A C C 0 R D O TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, qui di seguito denominanti Parti Contraenti; desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per la realizzazione di investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; considerando che l'unico modo per stabilire e mantenere un adeguato flusso internazionale di capitali consiste nell'assicurare un clima propizio agli investimenti nel rispetto delle leggi del Paese ricevente; riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la Promozione. a la reciproca Protezione degii Investimenti, contribuira' a stimolare initiative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. per "investimento" si intende, conformemente all'ordinamento giuridico del Paese ricevente ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta o da qualsiasi altro ordinamento giuridico di riferimento, ogni conferimento o bene investiti o reinvestiti in una attivita' produttiva, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi e regolamenti di quest'ultima. In tale contesto di carattere generale, sono considerati specificatamente come investimenti, anche se non in forma esclusiva: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto "in rem", compresi - per quanto impiegabili per investimento - i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, quote societarie, partecipazioni ed altri diritti similari - anche in caso di partecipazione minoritaria, nonche' fondi al - cui trasferimento all'estero l'investitore straniero sia legittimato, in societa' costituite nel territorio di una delle Parti Contraenti; c) obbligazioni, titoli pubblici o privati o qualsiasi altro diritto per prestazioni o servizi collegati ad investimenti a che abbiano un valore economico, come altresi' redditi capitalizzati; d) crediti a prestiti direttamente collegati ad un investimento, effettuati tramite canali bancari, regolarmente assunti e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese in cui tale investimento sia effettuato; e) diritti d'autore, di proprieta' industriale od intellettuale quali brevetti di invenzione, licenze, marchi registrati, segreti, modelli a designs industriali - nonche' procedimenti tecnici, trasferimenti di conoscenze tecnologiche, denominazioni registrate e l'avviamento; f) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto nonche' ogni licenza o concessione rilasciata in conformita' a vigenti disposizioni per l'esercizio delle relative attivita' economiche, comprese la prospezione, coltivazione, estrazione a sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, o effettui, investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente od abbia assunto, nei confronti di quest'ultima, obbligazione irrevocabile di effettuare investimenti nel suo territorio. i. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte, in conformita' alle sue leggi; ii. per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' costituita conformemente alla normativa della Parte Contraente, con domicilio nel territorio di tale Parte, a da quest'ultima riconosciuta, come Enti pubblici che esercitino attivita' economiche, societa' di persone o di capitali, cooperative, fondazioni, associazioni a cio' indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno; iii. agli effetti del presente Accordo, gli atti giuridici e la capacita' di ciascuna persona fisica o giundica nel territorio della Parte Contraente destinataria di un investimento, saranno regolati dalle legislazione di quest'ultima. 3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento compatibilmente con la situazione economico finanziaria di quest'ultimo, ivi compresi in particolare profitti o quote di proftti, interessi derivati da investimenti, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza a servizi tecnici a spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale. 4. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri a marittimi, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine a sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita', diritti sovrani ovvero esercitano giurisdizione, conformemente alle loro rispettive legislazioni ed al diritto internazionaie.