(Accordo - art. X)
                             ARTICOLO X 
                 Applicazioni di Disposizioni Varie. 
1. Qualora una questione sia disciplinata sia  dal  presente  Accordo
cbe da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito  le  due
Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di dritto
internazionale generale, verranno  applicate  alle  Parti  Contraenti
stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta  piu'
favorevoli al loro caso. 
2. Qualora una Parte Contraente per effetto  di  leggi,  regolamenti,
disposizioni o specifici contratti commerciali  abbia  adottato,  per
gli investitori dell'altra, una normativa piu' vantaggiosa di  quella
prevista dal  presente  Accordo,  verra'  agli  stessi  accordato  il
trattamento piu favorevole.