(Accordo - Protocollo)
                        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
               ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA 
              E LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA 
          SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
All'atto della firma dell'Accordo tra la  Repubblica  Italiana  a  la
Repubblica Bolivariana del Venezuela sulla Promozione e la Protezione
degli  Investimenti,  sono  state  altresi'  concordate  le  clausole
seguenti, da considerarsi parte integrante dell'Accordo medesimo: 
1. Con riferimento all'Articolo III: 
a) Ciascuna Parte Contraente regolera', secondo le  sue  leggi  ed  i
suoi regolamenti e quanto piu' favorevolmente possibile,  i  problemi
relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro ed agli spostamenti nel  suo
territorio dei cittadini dell'altra  Parte  Contraente,  e  dei  loro
familiari, che siano al seguito  dell'impresa  e  svolgano  attivita'
connesse agli investimenti in virtu' del presente Accordo. 
b) L'Articolo III nonche' il punto 2. dell'Articolo  X  del  presente
Accordo debbono essere interpretati nel  senso  che  i  principi  del
trattamento della nazione piu'  favorita  e  dell'applicazione  della
normativa piu' favorevole, non si estendano ai privilegi  particolari
che le  Parti  Contraend  potrebbero  reciprocamente  riservare  agli
investitori dell'altra per investimenti effettuati nel quadro  di  un
credito agevolato, qualora tra di esse venisse  concluso  un  accordo
analogo al Trattato firmato in Roma il 10 dicembre 1987 ed istitutivo
di una Relazione Associativa Particolare tra la Repubblica Italiana a
la Repubblica Argentina. 
2. Con riferimento all'Articolo X: 
Allo scopo di favorire i reciproci investimenti, le Parti  Contraenti
si ripromettono di concordare  miglioramenti  utili  e  opportuni  ai
contenuti di singole disposizioni del presente Accordo. 
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato ii presente Accordo. 
Fatto in Caracas il 14 febbraio 2001,  in  due  esemplari  originali,
ciascuno nelle lingue italiana a spagnola, ambedue  i  testi  facenti
ugualmente fede. 
    

PER IL GOVERNO DELLA                    PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                  REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
                                              VENEZUELA

    

              Parte di provvedimento in formato grafico