(Accordo - art. II)
                             ARTICOLO II 
             Promozione a Protezione degli Investimenti 
1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori  dell'altra
Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio  e
ne dara' autorizzazione in conformita' alla propria legislazione. 
2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto
ed equo agli investimenti di investitori dell'altra  in  conformita'.
alle norme ed ai principi del Diritto Internazionale. Ciascuna  delle
Parti Contraenti si asterra dall'adottare provvedimenti  arbitrari  o
discriminatori  che  le  danno  la  gestione,  il  mantenimento,   il
godimento, la trasformazione, la cessazione e la  liquidazione  degli
investimenti effettuati nel suo territorio da investitori  dell'altra
Parte Contraente.