ARTICOLO III Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' Favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accordera agli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente, ai redditi ed alle attivita connesse con gli investimenti stessi nonche' a tutte le altre questioni regolate dal presente Accordo, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori o ad investitori di Paesi terzi. 2. Le disposizioni di cui al punto 1 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio ovvero per effetto di Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione, ovvero altri Accordi di naturale fiscale o diretti a facilitare gli scambi frontalieri.