(Accordo - art. III)
                            ARTICOLO III 
    Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' Favorita 
1. Ciascuna Parte Contraente,  nell'ambito  del  proprio  territorio,
accordera agli  investimenti  realizzati  da  investitori  dell'altra
Parte Contraente, ai  redditi  ed  alle  attivita  connesse  con  gli
investimenti stessi nonche' a tutte le altre questioni  regolate  dal
presente Accordo,  un  trattamento  non  meno  favorevole  di  quello
riservato ai propri investitori o ad investitori di Paesi  terzi.  2.
Le disposizioni di cui al  punto  1  del  presente  Articolo  non  si
applicano ai vantaggi  ed  ai  privilegi  che  una  Parte  Contraente
riconosce o  riconoscera  a  Paesi  terzi  per  effetto  di  una  sua
partecipazione ad Unioni  doganali  od  economiche,  Associazioni  di
Mercato Comune, Zone di libero scambio ovvero per effetto di  Accordi
regionali o  subregionali,  Accordi  economici  multilaterali  o  per
effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione, ovvero
altri Accordi di naturale fiscale o diretti a facilitare  gli  scambi
frontalieri.