ARTICOLO IV Risarcimento per Danni o Perdite Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa. di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti, la Parte Contraente nel territorio della quale a stato effettuato l'investimento offrira', per quanto riguarda l'indennizzo, un trattamento non meno favorevole diquello concesso ai suoi propri cittadini, alle proprie persone giuridiche ovvero agli investitori di un Paese terzo.