(Accordo - art. VI)
                             ARTICOLO VI 
           Trasferimento a Rimpatrio di Capitali, Redditi, 
                     Retribuzioni e Risarcimenti 
1. Ognuna delle Parti Contraenti, nel contesto delle proprie leggi  e
regolamenti,   garantira   agli    investitori    dell'altra,    dopo
l'assolvimento, da pane degli investitori  stessi,  di  ogni  obbligo
fiscale, il libero trasferimento all'estero, nella valuta nella quale
l'investimento sia stato realizzato od in altra valuta  convertibile,
senza indebito ritardo e dal tasso di cambio  applicabile  alla  data
dei trasferimenti, di: 
a) capitali, quote aggiuntive di capitale ed incrementi  di  capitale
utilizzati per il mantenimento e lo sviluppo di investimenti; 
b) redditi quali definiti al paragrafo 3 dell'articolo I del presente
Accordo; 
c) somme derivanti  dalla  realizzazione  di  attivita'  di  bilancio
ovvero  dalla  totale  o  parziale  vendita  o  liquidazione  di   un
investimento,  inclusi  eventuali  plusvalenze  ed   incrementi   del
capitale iniziale investito; 
d) crediti a somme destinate al  zzmborso  di  prestiti  regolarmente
assunti,  direttamente  collegati  con  investimenti,  e  documentati
secondo le disposizioni vigenti nel  Paese  ricevente  nonche'  somme
destinate al pagamento degli interessi relativi; 
e) compensi ed indennita  percepiti  da  cittadini  dell'altra  Parte
Contraente che siano al seguito  dell'impresa,  derivanti  da  lavoro
subordinato o da servizi prestati nella realizzazione di investimenti
effettuati nel proprio territorio secondo le modalita' previste dalle
leggi a dai regolamenti nazionali vigenti, come altresi' compensi per
assistenza a servizi tecnici; 
f) risarcimenti pagati in applicazione degli  articoli  IV  e  V  del
presente Accordo. 
2.  Il  libero  trasferimento  avra'  luogo   in   conformita'   alle
correlative procedure stabilite da ciascuna Parte Contraente  ed,  in
ogni caso, entro i sei mesi dalla richiesta.