(Accordo - art. IX)
                             ARTICOLO IX 
        Composizione di Controversie tra le Parti Contraenti 
1. Le controversie tra le  Parti  Contraenti  sull'interpretazione  e
l'applicazione del presente Accordo dovranno, per  quanto  possibile,
essere   risolte   mediante   consultazioni   amichevoli   per    vie
diplomatiche, compreso il ricorso a Commissioni bilaterali specifiche
gia' istituite tra le Parti medesime. 
2. Nel caso che tali controversie non possano essere  composte  entro
sei mesi, a partire dalle data in cui una delle Parti  Contraenti  ne
abbia effettuato richiesta  scritta  all'altra  Parte,  esse  saranno
sottoposte, su iniziativa di una delle due  Parti,  ad  un  Tribunale
arbitrale "ad hoc", in conformita'  alle  disposizioni  del  presente
Articolo. 
3. Il Tribunale arbitrale saracostituito nel seguente modo: entro due
mesi dalle data di  ricezione  della  richiesta  di  lodo  arbitrale,
ciascuna delle Parti nominera un membro  del  Tribunale.  Questi  due
membri dovranno successivamente scegliere un cittadino  di  un  Paese
terzo  che  assumera'  le  funzioni  di  Presidente.  Il   Presidente
dovraessere nominato entro due mesi dalla  data  di  nomina  dei  due
membri predetti. 
4. Se i termini indicati al precedente  punto  3  non  fossero  stati
osservati, in  mancanza  di  altro  accordo,  ciascuna  Parte  potra'
invitare il Presidente della  Corte  Internazionale  di  Giustizia  a
procedere alle nomine necessarie. Qualora questi sia cittadino di una
delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse  a  lui
possibile accettare l'incarico, ne verra'  fatta  richiesta  al  Vice
Presidente  della  Corte.  Ove  poi  anche  il  Vice  Presidente  sia
cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro  motivo
non fosse a lui pure  possibile  accettare,  ne  verra'  invitato  il
membro  della  Corte  Internazionale  di  Giustizia  che   lo   segua
immediatamente in ordine di precedenza e che non sia cittadino di una
delle due Parti. 
5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza di voti  e  le  sue
decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra'
le  spese  per  il  proprio  arbitro  a   quelle   per   la   propria
partecipazione al procedimento arbitrate. Le spese per il  Presidente
e le rimanenti spese saranno a carico  delle  due  Parti,  in  misura
uguale. Il Tribunale arbitrale stabilira' il proprio regolamento.